🏛️ Patrocinio a Spese dello Stato nei Procedimenti di Sorveglianza

Cos’è il patrocinio gratuito e chi può beneficiarne?

La persona condannata che si trovi in condizioni economiche disagiate e voglia avviare un procedimento di sorveglianza — ad esempio, per richiedere:

  • una misura alternativa alla detenzione,
  • la rateizzazione della pena pecuniaria,
  • la riabilitazione,
  • o altri procedimenti di competenza della Magistratura di sorveglianza

può chiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, detto anche gratuito patrocinio.

📌 Attenzione: l’assistenza legale in questi procedimenti è obbligatoria, e se la richiesta di gratuito patrocinio viene accolta, sarà lo Stato a sostenere le spese, inclusi gli onorari dell’avvocato.


📚 Riferimenti normativi

  • Art. 24 della Costituzione Italiana;
  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, Parte III (artt. 74–145);
  • D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (documentazione amministrativa).

💰 Limiti di reddito

Per essere ammessi al patrocinio gratuito è necessario che il reddito lordo familiare complessivo non superi € 12.838,01€ 1.032,91 per familiare (dato aggiornato al 14 maggio 2023).

✅ Cosa si considera reddito?

  • Tutti i redditi imponibili ai fini IRPEF, anche esenti o soggetti a imposte sostitutive.
  • Redditi di tutti i componenti conviventi del nucleo familiare.
  • Solo in caso di controversia con un familiare, si considera solo il reddito del richiedente.

⛔ Esclusioni

Non possono accedere al gratuito patrocinio:

  • Imputati o condannati per reati fiscali, associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.), traffico di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/1990), contrabbando;
  • Chi nomina un secondo difensore di fiducia.

(Fonti: artt. 76, 77, 91, 92 del D.P.R. 115/2002)


📝 Come e quando presentare la domanda

La domanda, in carta semplice (senza bollo), può essere:

  • Presentata contestualmente all’istanza (es. richiesta misura alternativa),
  • Oppure dopo aver ricevuto il decreto di fissazione udienza.

Può presentarla:

  • direttamente l’interessato,
  • oppure il difensore di fiducia.

📨 Modalità di invio:

  • Invio tramite PEC: La domanda, in formato PDF firmato digitalmente (PAdES o CAdES), può essere inviata all’indirizzo PEC del Tribunale di Sorveglianza di Trento.
  • A mezzo raccomandata,
  • Oppure, se detenuto, presso l’ufficio matricola del carcere.

🖋️ Contenuto della domanda (art. 79 D.P.R. 115/2002)

La domanda deve contenere:

  1. Indicazione del procedimento e numero Sius (se noto);
  2. Dati anagrafici e codice fiscale del richiedente e del nucleo familiare;
  3. Dichiarazione sostitutiva sul reddito;
  4. Impegno a comunicare variazioni reddituali entro 30 giorni dall’anno successivo;
  5. Eventuale nomina di avvocato di fiducia, tra quelli iscritti negli elenchi appositi.

👉 Consulta l’elenco degli avvocati per il patrocinio gratuito – Trentino Alto Adige


📎 Documenti da allegare

  • Dichiarazioni fiscali (CUD, 730, estratti conto bancari);
  • Documenti su proprietà di beni immobili o mobili registrati (veicoli);
  • Copia del documento d’identità;
  • Per cittadini extra-UE: certificazione consolare del reddito estero.

🔍 Verifiche e controlli

Il magistrato può disporre accertamenti da parte della Guardia di Finanza. In caso di:

  • false dichiarazioni,
  • mancata comunicazione di variazione del reddito,

sono previste sanzioni penali fino a 5 anni di reclusione (art. 95 D.P.R. 115/2002).


⏱️ Esito della richiesta

Il magistrato decide entro 10 giorni dalla ricezione della domanda. Se:

  • i requisiti sono presenti,
  • e non vi sono fondati dubbi sulla situazione reddituale,

la richiesta viene accolta.

In caso di rigetto, è possibile presentare ricorso.


🧾 Chi paga l’avvocato?

Se la domanda è accolta, sarà l’amministrazione giudiziaria a liquidare onorario e spese del difensore. Nulla è dovuto dal richiedente.

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