📘 Glossario Sorveglianza (Lettere D-I)

🔤 D

Detenzione domiciliare
📍 Misura alternativa alla detenzione (art. 47-ter O.P.), consente al condannato di scontare la pena nella propria abitazione o in altro luogo idoneo.
Può essere concessa per motivi di salute, maternità, età, condizioni familiari, pena breve o altre ragioni umanitarie.
👉 Esiste anche in forma speciale (art. 47-quinquies O.P.) e per gli ultimi 18 mesi di pena (legge 199/2010, d.l. 211/2011).
Non va confusa con gli arresti domiciliari, che sono misura cautelare.

Detenzione domiciliare “ultimi 18 mesi”
📍 Prevista dalla legge 199/2010, consente di espiare fino a 18 mesi di pena presso il domicilio, salvo eccezioni (reati gravi, recidivi, mancanza di domicilio idoneo).
➡️ Può essere concessa anche d’ufficio dal magistrato di sorveglianza, su relazione dell’istituto.


🔤 E

Espulsione dello straniero (sanzione alternativa)
⚖️ Sostituisce la detenzione con l’allontanamento dello straniero irregolare dal territorio italiano (art. 16 D.lgs. 286/1998).
➡️ Decisa dal giudice o dal magistrato di sorveglianza, comporta il divieto di rientro per almeno 5 anni.

Espulsione dello straniero regolare (misura di sicurezza)
⚖️ Disposta al termine della pena se lo straniero, pur regolarmente presente, è ritenuto socialmente pericoloso (art. 86 D.P.R. 309/1990, art. 235 c.p.).


🔤 G

Gratuito patrocinio
🧾 Diritto all’assistenza legale gratuita per i soggetti con reddito annuo IRPEF inferiore al limite stabilito (attualmente € 12.838,01 + € 1.032,91 per familiare).
✔️ Valido anche per i procedimenti davanti al magistrato o Tribunale di sorveglianza.

Grazia
🎖️ Provvedimento individuale di clemenza concesso dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Giustizia, che estingue o commuta la pena (art. 681 c.p.p.).


🔤 I

Indulto
📜 Provvedimento a carattere generale che condona, in tutto o in parte, la pena inflitta.
➡️ Si distingue dalla grazia perché ha effetto collettivo (art. 174 c.p., art. 672 c.p.p.).

Internato
👤 Persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva, come le case di lavoro o le colonie agricole, per la sua pericolosità sociale.

Istituti per l’esecuzione delle misure di sicurezza
🏥 Luoghi specifici per l’esecuzione di misure di sicurezza detentive:

  • Colonie agricole
  • Case di lavoro
  • Case di cura e custodia
  • Ospedali psichiatrici giudiziari (oggi superati da REMS – residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza)

Istituto penitenziario
🏛️ Comprende case circondariali (per detenuti in attesa di giudizio o pene brevi) e case di reclusione (per pene superiori a 5 anni).
➡️ Sono gestiti dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.