Glossario S – Z

Sanzioni sostitutive
Le sanzioni sostitutive di pene detentive brevi sono state introdotte dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, “Depenalizzazione e modifiche al sistema penale”, artt. 53 e seguenti.
Sono sanzioni che il giudice ha la facoltà di comminare, nella sentenza di condanna, al posto della detenzione, se di breve durata. La sostituzione della pena detentiva può essere chiesta anche dall’imputato o dal pubblico ministero (art. 444 c.p.p.).
Il giudice può sostituire una pena inferiore ai due anni di reclusione con la semidetenzione (vedi). Può sostituire una pena inferiore a un anno di detenzione con la libertà controllata (vedi). Può sostituire una pena inferiore ai sei mesi di detenzione con una pena pecuniaria (vedi).
Le sanzioni sostitutive non si possono applicare nel caso di particolari reati, previsti dall’art. 60 della legge 689/1981.
Il magistrato di sorveglianza ha competenza sulla esecuzione delle misure sostitutive e sulla loro revoca nel caso il condannato non rispetti le prescrizioni assegnate. Non ha la competenza di comminare le sanzioni sostitutive al posto delle pene detentive, competenza questa del giudice della cognizione (il giudice che, attraverso il processo, è chiamato ad accertare i fatti e decidere con sentenza).

Semidetenzione
E’ una delle sanzioni sostitutive (vedi) di pene detentive brevi previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, “Depenalizzazione e modifiche al sistema penale”, artt. 53 e seguenti (in particolare art. 55).
La semidetenzione può essere concessa dal giudice se la condanna commina un pena detentiva inferiore ai due anni.
La semidetenzione comporta l’obbligo di trascorrere almeno dieci ore al giorno in appositi istituti o in apposite sezioni degli istituti di pena, situati nel comune di residenza del condannato o in un comune vicino.
La semidetenzione comporta il divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi; la sospensione della patente di guida (a meno che non sia necessaria per lavorare); il ritiro del passaporto e di altri documenti validi per l’espatrio; l’obbligo di presentare a ogni richiesta delle forze dell’ordine l’ordinanza di concessione della semidetenzione, con le relative prescrizioni determinate dal magistrato di sorveglianza.

Semilibertà
E’ una delle misure alternative alla detenzione (vedi) introdotte con la legge sull’ordinamento penitenziario del 26 luglio 1975 n. 354, che consentono al condannato di scontare fuori dal carcere la pena detentiva, o parte di essa, che gli è stata comminata.
Il regime di semilibertà è regolato dagli artt. 48 e seguenti della legge 354/1975, e consiste nella concessione al condannato di trascorrere parte del giorno fuori del carcere per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al suo reinserimento sociale.
Può essere ammesso alla semilibertà il detenuto che abbia espiato in carcere almeno metà della pena (anche meno di metà se la pena detentiva inflitta non supera i tre anni; due terzi della pena nel caso dei reati di particolare gravità elencati nell’art. 4 bis, 1° comma [vedi] della legge sull’ordinamento penitenziario; due terzi della pena in caso sia stata applicata la recidiva; tre quarti della pena in caso di recidiva per reati di particolare gravità). Il condannato all’ergastolo può usufruire della semilibertà dopo aver espiato venti anni di pena.
Al detenuto con pena non superiore ai sei mesi la semilibertà può essere concessa (anche in via provvisoria, in caso di urgenza) qualora non vi siano i requisiti per la concessione di altre misure alternative.
Il provvedimento di semilibertà è disposto dal Tribunale di sorveglianza e può essere revocato.

Simeone-Saraceni (legge 165/1998)
La legge 27 maggio 1998, n. 165, detta “Legge Simeone-Saraceni”, ha reso più ampia e facile la concessione al condannato delle misure alternative alla detenzione in carcere, nella convinzione che la permanenza in carcere sia utile per certi tipi di condannati, inutile e forse dannosa per altri.
E’ stato previsto che ove la sentenza di condanna sia inferiore ai tre anni di reclusione (sei per i tossicodipendenti o alcooldipendenti), il Pubblico Ministero debba sospendere l’esecuzione della pena, consentendo al condannato di richiedere al Tribunale di sorveglianza, entro trenta giorni, le misure alternative alla detenzione. Il Tribunale decide entro trenta giorni, valutando la pericolosità sociale del condannato e le condizioni oggettive (situazione familiare, abitazione adatta, lavoro, ecc.) che rendono applicabile la misura alternativa.
Restano esclusi da tale beneficio i condannati per certi delitti (ad esempio quelli previsti dall’art. 4 bis della legge sull’Ordinamento penitenziario), coloro che si trovino in carcere, in custodia cautelare, al momento della sentenza, i recidivi reiterati, ovvero coloro che debbano espiare una pena più lunga,
Inoltre la legge ha ampliato le condizioni personali che danno diritto alla concessione della detenzione domiciliare e della semilibertà e ha previsto l’aumento della dotazione di assistenti sociali e operatori dell’amministrazione penitenziaria.
Le voci di questo glossario dedicate alla misure alternative tengono conto di quanto previsto dalla legge Simeone-Saraceni.

Sospensione condizionale della pena
Se il giudice emette una condanna fino a due anni di reclusione, può sospenderne l’esecuzione.
Se per cinque anni (o due in caso di contravvenzione) il condannato, libero, non commetterà altri reati, obbedirà agli obblighi impostigli e non riporterà altre condanne, il reato sarà estinto. In caso contrario la sospensione verrà revocata e la condanna dovrà essere eseguita (in carcere o in misura alternativa).
In caso il condannato abbia meno di 18 anni, la sospensione condizionale può essere concessa anche in caso di pene fino a tre anni di reclusione. Se ha tra i 18 e i 21 anni, o ne ha più di 70, la pena detentiva che può essere sospesa non deve superare i due anni e sei mesi. (Artt. 163/168 Codice penale).
La sospensione condizionale della pena può essere concessa se il giudice presume che il colpevole non commetterà ulteriori reati, se non vi sono precedenti condanne a pene detentive e se non sono state inflitte misure di sicurezza personale a causa della pericolosità sociale del condannato.
La sospensione condizionale è regolata dagli articoli 163-168 del codice penale.

Spese di giustizia
Sono le spese per il processo e per il mantenimento in carcere, che vengono addebitate al condannato. Possono essere rimesse (cioè eliminate) in caso il condannato si trovi in condizioni economiche disagevoli e abbia mantenuto una condotta corretta (vedi remissione del debito).
La materia è regolata dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”.
Le spese di giustizia non vanno confuse con la pena pecuniaria (vedi), che invece permette di sostituire la detenzione in carcere con il pagamento di una somma di denaro.

Stranieri
Vedi espulsione dello straniero a pena espiata vedi espulsione dello straniero come sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione.

Tossicodipendenza
Qualora una persona tossicodipendente o alcooldipendente sia stata condannata per reati connessi al proprio stato di dipendenza, debba espiare una pena detentiva (anche residua) non superiore a sei anni o a quattro se relativa a reati compresi dall’art. 4 bis (vedi) della legge 354/1975, e intenda sottoporsi a un programma terapeutico di recupero concordato con una unità sociale socio-sanitaria, può chiedere la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva (vedi) come previsto dall’art. 90 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”, oppure l’affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari secondo quanto previsto dall’art. 94 della stessa legge e dall’art. 47 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, “Norme sull’ordinamento penitenziario”.
La domanda di sospensione della pena detentiva va indirizzata al magistrato di sorveglianza allegando la certificazione dello stato di tossicodipendenza o alcool dipendenza (la quale deve includere anche l’indicazione delle modalità seguite per porre la diagnosi), il programma terapeutico e l’indicazione della struttura socio-sanitaria dove verrà effettuato. Il magistrato può, raccolte le necessarie informazioni, concedere la sospensione oppure no in via provvisoria, e poi, in ogni caso, trasmettere gli atti al Tribunale di sorveglianza per la decisione definitiva, che sarà presa entro quarantacinque giorni. Se il condannato, nei cinque anni successivi alla concessione della sospensione, non commette delitti punibili con la reclusione, vede estinta la sua pena.
Con analoghe modalità può essere richiesto al magistrato di sorveglianza l’affidamento in prova in casi particolari. Tra le prescrizioni a cui l’affidato dovrà sottostare, vi saranno le modalità di esecuzione del programma terapeutico.
Vi è inoltre la possibilità di richiedere la detenzione domiciliare (art. 47 ter legge 354/1975) (vedi) nel caso che la persona si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi.
Merita ricordare che con diversa procedura (non di competenza della magistratura di sorveglianza) possono essere concessi gli arresti domiciliari (vedi) alla persona tossicodipendente o alcooldipendente in custodia cautelare in carcere che abbia in corso un programma terapeutico residenziale di recupero (art. 89 del D.P.R. 9 ottobre 1990). Tale possibilità è esclusa nel caso dei reati previsti dall’art. 4 bis (vedi) e dagli artt. 628 3°c. e 629 2°c. del codice penale (rapina o estorsione, armate o in associazione con altri).
Per le persone affette da Aids o da altra malattia particolarmente grave, non compatibile con lo stato di detenzione in carcere, vedi rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena.

Tribunale di sorveglianza
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Uepe (ex Cssa)
Ufficio esecuzione penale esterna. 

Ufficio di sorveglianza
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