L’inoltro delle istanze dovrà conformarsi tassativamente ad una delle seguenti modalità:
- Invio in formato “.pdf nativo” firmato digitalmente in formato “Pades” o “Cades” tramite posta elettronica certificata all’indirizzo dedicato;
- Deposito in Cancelleria in formato cartaceo, previo appuntamento da fissare telefonicamente;
- Invio a mezzo servizio postale di piego indirizzato al Tribunale di Sorveglianza.
L’istanza dovrà essere corredata, a pena di rigetto o di declaratoria di inammissibilità, dai seguenti documenti:
- Nomina a difensore di fiducia autenticata dal difensore stesso, se l’istanza risulta presentata da quest’ultimo;
- Copia leggibile di documento di identità fronte/retro in corso di validità della persona interessata, se l’istanza risulta presentata da quest’ultima;
- Documentazione attestante l’avvenuto risarcimento del danno alla parte offesa dal reato relativamente al quale si chiede la riabilitazione (o dichiarazione liberatoria rilasciata dalla parte offesa e corredata da copia leggibile di documento di identità fronte/retro in corso di validità della parte offesa medesima); in particolare, per i reati di natura tributaria e fiscale, certificazione dell’ente preposto comprovante l’avvenuta regolarizzazione della posizione debitoria;
- Documentazione comprovante l’eventuale impossibilità di adempiere alle obbligazioni di cui al punto precedente;
- Documentazione comprovante il versamento di congruo risarcimento compensativo ad enti pubblici o no profit laddove risulti documentata l’irreperibilità della parte offesa;
- Quanto alle istanze di riabilitazione formulate da soggetti residenti all’estero:
- Indicazione nell’istanza dell’ultimo luogo di residenza o domicilio dell’interessato sul territorio nazionale;
- Certificazione rilasciata dalla competente autorità straniera corredata da traduzione asseverata attestante l’effettiva, costante buona condotta dell’interessato nel corso degli ultimi cinque anni;
- Individuazione dei mezzi di sussistenza dell’interessato;
- Certificazione rilasciata dalla competente Autorità giudiziaria straniera corredata da traduzione asseverata attestante le eventuali pendenze penali nello Stato di attuale residenza/domicilio.
Qualora constino più condanne penali suscettibili di riabilitazione, l’interessato o il difensore sono invitati ad estendere l’istanza a tutte le pronunce; qualora l’istanza concerna, invece, solamente uno od alcuno dei provvedimenti, l’interessato o il suo difensore – impregiudicate le valutazioni del Tribunale in rito e nel merito – sono invitati ad indicare le specifiche ragioni che giustifichino la limitazione dell’istanza.
Resta inteso che la produzione delle sentenze e dei decreti per i quali si chiede la riabilitazione e la dimostrazione del pagamento delle spese processuali favoriranno una definizione più celere dei procedimenti.
Normativa di riferimento:
• artt. 178 e seg. del codice penale;
• art. 683 codice procedura penale.